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lunedì 4 aprile 2011

CODICE DEONTOLOGICO GUIDE TURISTICHE

    
    Patentino guide turistiche autorizzate di Catalogna


    CODICE DEONTOLOGICO DELLE GUIDE TURISTICHE
    
    1. La Guida Turistica è responsabile della propria opera nei confronti del cliente; si assume incarichi che sia obiettivamente in grado di svolgere con cura e specifica competenza, opera nel rispetto delle idee e delle credenze dei propri clienti; si comporta lealmente con i colleghi;
    2. La Guida Turistica non svolge prestazioni professionali in condizioni di manifesta e conclamata incompatibilità, in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza l'autorizzazione delle competenti autorità; non si sottomette a richieste del cliente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti o siano in palese contrasto con la funzione pubblicistica della professione, o che comportino offesa al prestigio del professionista o della categoria;
    3. La Guida Turistica non sottoscrive prestazioni professionali che non abbia svolto personalmente e non dà avallo implicito o esplicito al lavoro svolto da persone non autorizzate;
    4. La Guida Turistica definisce esplicitamente e in precedenza, con il cliente, nel rispetto delle norme vigenti, i termini della propria prestazione professionale e svolge quest'ultima in conformità agli impegni assunti;
    5. La Guida Turistica può farsi sostituire, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, da persona abilitata in possesso della licenza prevista per l'esercizio della professione, previa comunicazione al cliente;
    6. La Guida Turistica chiamata a sostituire un altro professionista in un incarico, ne informa il professionista stesso e si accerta se e perché l'incarico sia stato revocato esplicitamente;
    7. La Guida Turistica evita ogni forma di concorrenza illecita nei riguardi dei colleghi e non formula nei loro confronti critiche denigratorie o che non siano improntate alla più rigorosa correttezza, nella forma e nella sostanza, in merito a comportamenti professionali;
    8. La Guida Turistica è compensata per le prestazioni professionali a norma delle vigenti tariffe, e, nel rispetto della concorrenza leale, non concede sconti sui minimi tariffari di legge, salvo le eccezioni contemplate;
    9. Quando la Guida Turistica esplica la propria attività tramite l'ausilio di un interprete è tenuta non solo alla sua costante presenza accanto all'interprete, ma ha anche il diritto-dovere di fornire all'interprete tutte le spiegazioni attinenti all'espletamento del suo compito professionale. Un comportamento difforme da quanto sopra esposto è passibile di deferimento all'autorità competente.

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